lunedì, 28 aprile 2025
spinner
Data di pubblicazione: 25 maggio 2009

Alcol di notte

PoliziaMunicipale.it


Nel disegno di legge comunitaria (ora all'esame del Senato) la Camera ha approvato un emendamento che prevede la modifica della somministrazione di bevande alcoliche dopo le 2 di notte.



A.C. 2320-A


Articolo 21-
bis

(Vendita e somministrazione di bevande alcoliche).
1. In conformità alle linee di indirizzo contenute nella strategia comunitaria in materia di riduzione dei danni derivanti dal consumo di alcol, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2006) 625 def., del 24 ottobre 2006, dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente:
«Art. 14-
bis. -
(Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche).

1. La somministrazione di alcolici ed il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge, dall'articolo 6-
bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1
o agosto 2003, n. 214, e dall'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni».
2. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, dopo le parole: «devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte» sono inserite le seguenti: «, ovvero, successivamente, almeno mezz'ora prima dell'orario di chiusura del locale,».
3. All'articolo 6, comma 3, del citato decreto-legge n. 117 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2007, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché, il divieto, per un anno dalla data del fatto, della somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore due della notte».



*************



Clicca qui per seguire l'iter del disegno di legge comunitaria.



Immagini allegate
Articoli simili
  • 14 novembre 2015

    Depenalizzazione

    Depenalizzazione di reati: approvati venerdì dal consiglio dei ministri importanti provvedimenti.

  • 24 luglio 2015

    Contratti collettivi

    Illegittimo il blocco della contrattazione collettiva: depositata la sentenza della Corte costituzionale.

  • 25 giugno 2015

    Calcolo della pensione

    Dal 2016 per i dipendenti pubblici il simulatore online dell'Inps per il calcolo della propria futura pensione.

  • 21 maggio 2015

    Cartelle esattoriali

    Opposizione ex art. 615 c.p.c.: quali vizi della cartella esattoriale possono essere eccepiti? La risposta di Camilla Caporusso.

  • 02 marzo 2015

    Convertito il dl milleproroghe

    Acquisti tramite Mepa, partecipazione dei Comuni alla lotta all'evasione fiscale, taxi e ncc, macchine agricole, gestioni associate, Sistri: il riepilogo delle novità di interesse per la polizia locale.